Trent’anni dopo Bosman: una riflessione sul rapporto tra libera circolazione dei calciatori e funzione dei campionati nazionali
Nota per una riflessione sul bilanciamento tra gli artt. 45 e 165 TFUE
ABSTRACT: La presente nota esamina se, a trent’anni dalla sentenza Bosman, l’evoluzione del diritto dell’Unione europea e del sistema calcistico professionistico giustifichi una nuova riflessione sul rapporto tra la libera circolazione dei lavoratori e la funzione istituzionale dei campionati nazionali. Alla luce dell’art. 165 TFUE, della più recente giurisprudenza della Corte di giustizia e dei dati empirici relativi alla Serie A italiana, viene prospettata l’ipotesi di una presenza minima di calciatori italiani nella sola formazione iniziale quale possibile misura di compressione minima della libertà di circolazione, finalizzata a preservare il collegamento funzionale tra campionati nazionali e rappresentative nazionali. L’obiettivo della nota non è sostenere la compatibilità attuale di tale soluzione con il diritto dell’Unione, ma verificare se il principio di proporzionalità consenta oggi di riaprire il dibattito sul corretto bilanciamento tra gli artt. 45 e 165 TFUE.
La sentenza Bosman della Corte di giustizia dell’Unione europea (15 dicembre 1995, causa C-415/93) ha segnato una svolta storica nel calcio professionistico europeo. Applicando il principio della libera circolazione dei lavoratori, oggi sancito dall’art. 45 TFUE, la Corte ha dichiarato incompatibili con il diritto dell’Unione sia le limitazioni quantitative all’utilizzo dei calciatori comunitari sia il sistema che subordinava il trasferimento di un giocatore, a contratto scaduto, al pagamento di un’indennità.
A distanza di trent’anni, tuttavia, il contesto sportivo ed il quadro giuridico europeo risultano profondamente mutati. La presente riflessione non intende mettere in discussione la correttezza della decisione Bosman nel contesto storico in cui fu pronunciata. Si propone piuttosto di verificare se l’evoluzione del calcio europeo e la successiva elaborazione del diritto dell’Unione rendano oggi opportuno un nuovo bilanciamento tra la libera circolazione dei lavoratori e la salvaguardia della funzione istituzionale dei campionati nazionali.
L’ipotesi presa in considerazione è volutamente limitata. Le società conserverebbero piena libertà di acquistare, tesserare, convocare e impiegare calciatori di qualsiasi nazionalità. Si richiederebbe esclusivamente che la formazione iniziale comprendesse almeno sei cittadini italiani, restando poi integralmente libere le sostituzioni e la gestione tecnica della gara.
Una disciplina di questo tipo costituirebbe certamente una restrizione fondata sulla cittadinanza e dovrebbe pertanto essere sottoposta al rigoroso vaglio imposto dall’art. 45 TFUE. Nondimeno, la giurisprudenza successiva a Bosman dimostra che le regole sportive non sono automaticamente incompatibili con il diritto dell’Unione, ma devono essere valutate secondo il principio di proporzionalità.
Nella sentenza Royal Antwerp (CGUE, Grande Sezione, 21 dicembre 2023, causa C-680/21) la Corte ha infatti ribadito che una disciplina sportiva restrittiva può essere giustificata qualora persegua un obiettivo legittimo e risulti idonea, necessaria e proporzionata. Tale valutazione deve inoltre tenere conto della specificità dello sport, espressamente riconosciuta dall’art. 165 TFUE.
La questione centrale diviene quindi la seguente: l’attuale disciplina garantisce ancora un equilibrio soddisfacente tra la libera circolazione dei calciatori e la funzione dei campionati nazionali quali principale luogo di selezione e maturazione della rappresentativa nazionale?
I dati empirici inducono a ritenere che il problema meriti una riflessione.
Secondo il ReportCalcio FIGC 2025, il minutaggio dei calciatori stranieri in Serie A è passato dal 39,4% nella stagione 2008-2009 al 65,4% nel 2025, percentuale superiore a quella di Premier League, Bundesliga, Liga e Ligue 1. Nella stagione 2023-2024 gli Under 21 italiani hanno disputato appena il 2,3% dei minuti complessivi del campionato. Parallelamente, le Nazionali giovanili italiane continuano a conseguire risultati di assoluto rilievo internazionale. Si evidenzia così una significativa frattura tra la capacità del sistema di formare talenti e quella di trasformarli in esperienza agonistica stabile ai massimi livelli.
È vero che l’ordinamento sportivo dispone di strumenti meno restrittivi, quali incentivi economici, valorizzazione dei vivai, quote “home-grown” e seconde squadre. Tuttavia, è legittimo interrogarsi sulla loro effettiva idoneità rispetto all’obiettivo perseguito. La loro efficacia è difficilmente verificabile entro un periodo ragionevole di due o tre stagioni; alcune soluzioni, in particolare il modello delle seconde squadre, richiedono investimenti economici ed organizzativi assai rilevanti; soprattutto, esse favoriscono prevalentemente la formazione del calciatore, ma non garantiscono necessariamente la sua stabile partecipazione, da titolare, alle competizioni del massimo livello, dalla quale dipende la maturazione della qualità agonistica richiesta per la rappresentativa nazionale.
Occorre inoltre distinguere tra la valorizzazione dei vivai e la tutela della funzione delle Nazionali. Le regole sui calciatori “home-grown” favoriscono la formazione locale, ma non assicurano necessariamente l’ampliamento del bacino dei giocatori selezionabili per la rappresentativa nazionale. La finalità perseguita dalla presente proposta è diversa: preservare il collegamento funzionale tra campionato nazionale e rappresentativa nazionale, elemento costitutivo dell’architettura storica del calcio europeo.
In questa prospettiva assume rilievo anche l’intensità della restrizione ipotizzata. La misura prospettata non limita il tesseramento dei calciatori, la loro libera circolazione nel mercato europeo, la composizione delle rose, la convocazione per le gare né il loro impiego durante lo svolgimento della partita. Essa incide esclusivamente sulla scelta della formazione iniziale, lasciando integralmente libera la gestione tecnica dell’incontro sin dal primo momento successivo al calcio d’inizio. Qualora fosse riconosciuta la legittimità dell’obiettivo perseguito, tale disciplina potrebbe quindi rappresentare una modalità di contemperamento significativamente meno invasiva rispetto alle tradizionali quote permanenti di utilizzazione o di tesseramento, realizzando una compressione minima della libertà di circolazione compatibile con il perseguimento dell’interesse sportivo considerato.
La presente proposta non pretende quindi di affermare, allo stato, la compatibilità di una quota fondata sulla cittadinanza con il diritto dell’Unione. Intende piuttosto sottoporre alla riflessione un interrogativo che, trent’anni dopo Bosman, appare ormai difficilmente eludibile: se il principio della libera circolazione dei lavoratori, pur rimanendo uno dei cardini dell’ordinamento europeo, debba oggi essere nuovamente bilanciato con l’interesse, anch’esso riconosciuto dal diritto dell’Unione, alla salvaguardia della funzione istituzionale dei campionati nazionali e, conseguentemente, delle rappresentative nazionali.
Riferimenti essenziali:
CGUE, 15 dicembre 1995, C-415/93, Bosman
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-415/93
CGUE, 21 dicembre 2023, C-680/21, Royal Antwerp
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-680/21
Art. 165 TFUE
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:12012E165
FIGC, ReportCalcio 2025
https://www.figc.it/media/277126/report-calcio-2025.pdf
Antonio M. Oppicelli
Avvocato in Genova
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Antonio Oppicelli, membro del circolo Liguria Centro Studi Rinascimento Nazionale















