Il fallimento del multiculturalismo e la patente di “cristiano”
Dopo avere tentato di introdurre una “patente” di antifascismo, negli ultimi tempi alcuni cercano di introdurre una patente di “evangelicità” per applicarla ai punti del programma di Futuro Nazionale – che, però, sono politici e, come tali, mirano a tradursi in proposte di legge.
La legge nasce effettivamente a partire da un’ontologia, passa attraverso lo sviluppo di un’etica e finisce per codificarsi nel diritto.
Il diritto positivo (le leggi scritte) non nasce mai dal nulla e non è un mero esercizio tecnico, ma rappresenta l’ultimo stadio di un processo che affonda le radici nell’idea stessa che abbiamo dell’essere umano e del mondo.
L’ontologia definisce ciò che l’uomo è e quale sia la sua natura. Ogni sistema legale si fonda, in modo più o meno esplicito, su una specifica visione antropologica. Se definiamo l’uomo come un essere intrinsecamente degno, libero e sociale (ontologia personalista), porremo le basi per un certo tipo di società. Se invece lo definiamo come un individuo egoista, guidato soltanto dal profitto o dall’istinto di sopravvivenza, come in alcune delle formulazioni riconducibili a Hobbes, le premesse cambierebbero radicalmente. Ovviamente, gli scritti del Nuovo Testamento definiscono in modo piuttosto chiaro una determinata concezione dell’uomo.
Una volta definito che cos’è l’uomo, ne deriva un’etica, ovvero la riflessione su ciò che è bene e ciò che è male per lui. L’etica risponde alla domanda: dato che l’uomo ha questa natura, come dobbiamo agire per rispettarla e promuoverla? Se l’ontologia dice che ogni uomo è mio fratello, l’etica imporrà il dovere di non sfruttarlo, di soccorrerlo nel bisogno e di rispettare la sua libertà. L’etica trasforma così l’essere dell’ontologia nel “dover essere” del comportamento.
Poiché la convivenza umana ha bisogno di certezze e di protezione contro i trasgressori, la comunità decide di cristallizzare e rendere obbligatori quei valori etici che ritiene condivisi. Nasce così il diritto, che risponde alla domanda: come garantiamo l’ordine e la giustizia per tutti?
Occorre qui aprire una piccola parentesi: la giustizia è un ideale trascendente che nessuna legge umana potrà mai catturare o esaurire interamente. La legge positiva (il diritto scritto) è per sua natura finita, rigida e storica; mentre la giustizia è infinita, dinamica e universale. Quando si prova a “imbottigliare” la giustizia dentro un codice di leggi, si accetta inevitabilmente uno scarto, una perdita di potenziale. L’applicazione cieca della norma, quindi, non solo non garantisce la giustizia, ma rischia a volte di trasformarsi nel suo opposto[i].
Ma per tornare al punto centrale: il Vangelo si configura come una radicale concezione dell’essere umano, ed è proprio per questo che non può mai essere tradotto immediatamente in diritto positivo. Se si compisse quel passaggio immediato, si distruggerebbe sia la natura del Vangelo sia la natura dello Stato, scivolando pericolosamente nella teocrazia o nel moralismo di Stato. Il Vangelo descrive l’essere umano nella sua verità ultima e trascendente, ma per diventare norma civile deve necessariamente accettare la mediazione dell’etica e della ragione laica.
Ad esempio, se dovessimo applicare alla lettera alcuni precetti evangelici, non dovrebbero esserci leggi contro i furti[ii] o contro le aggressioni[iii] e nemmeno dovrebbe essere previsto il carcere[iv]. Ma, come accennato, il Vangelo si traduce nelle leggi civili non come un codice penale alternativo, bensì come un orizzonte di valori umani universali.
Il caso di Cesare Beccaria è forse uno degli esempi storici migliori di come un’antropologia e un’etica profondamente influenzate dalla tradizione cristiana – pur mediate dall’Illuminismo e dalla ragione laica – siano riuscite a rivoluzionare il diritto positivo europeo. Beccaria introdusse infatti una concezione della pena non come vendetta dello Stato o mera punizione corporale, ma come strumento finalizzato alla prevenzione dei delitti, alla proporzionalità della sanzione e alla tutela della società[v].
La traduzione da ontologia a legge non è sempre immediata: il brano probabilmente più famoso della letteratura mondiale, le dieci righe che compongono il racconto evangelico del “Buon Samaritano”, ha richiesto quasi duemila anni perché un principio almeno in parte riconducibile a quella sensibilità trovasse una formulazione nel diritto positivo[vi].
Per venire a un problema attuale, e molto discusso, occorre prendere atto del fallimento del multiculturalismo, che ha finito per confondere la giusta tolleranza con l’indifferenza, creando società frammentate e ghettizzate, all’interno delle quali crescono individui confusi e con una maggiore propensione alla radicalizzazione; ciò non è positivo né per la società nella quale vivono né per loro stessi[vii].
Oltre a ciò, chi delinque spezza il patto di convivenza con la società che lo ospita e l’accoglienza non può essere intesa in assenza di regole. La stessa Dottrina Sociale della Chiesa riconosce la necessità di porre limiti all’immigrazione[viii].
Peraltro, questi concetti sono già presenti nell’ordinamento attuale dello Stato. Per chi non ha titolo all’ingresso o al soggiorno regolare, il Testo Unico sull’Immigrazione (D.Lgs. 286/1998[ix]) prevede il respingimento alla frontiera o l’espulsione amministrativa prefettizia. Per chi delinque, il diritto italiano prevede inoltre, nei casi stabiliti dalla legge, l’espulsione dello straniero come misura di sicurezza ordinata dal giudice; tra questi rientra il caso disciplinato dall’art. 235 c.p.
Futuro Nazionale, oltre a richiedere con forza l’effettiva applicazione della normativa già vigente, introduce il tema della remigrazione per chi ha valori non compatibili con quelli della società ospitante, declinandolo concretamente nella formula del rimpatrio volontario assistito. Quest’ultimo è già previsto dall’ordinamento[x], e chi scrive lo ritiene eticamente ineccepibile poiché mette al centro la libera scelta e la dignità della persona, supportata da incentivi economici al rientro.
Non pare a chi scrive che vi siano motivi di scandalo nelle proposte di programma fin qui redatte da Futuro Nazionale. Occorre però ricordare, ancora una volta, come queste proposte siano politiche e non religiose. E che i fedeli potranno tra loro essere in disaccordo senza che alcuno abbia “il diritto di rivendicare esclusivamente in favore della propria opinione l’autorità della Chiesa” [xi].
[i] Nella opinione di chi scrive, questo è ciò che è avvenuto nel caso di Mario Roggero (il gioielliere condannato per l’eccesso di difesa dopo una rapina). Chi scrive ritiene infatti che la Legge sia stata applicata correttamente in modo inflessibile: ma che la Giustizia non sia stata raggiunta. La richiesta di Grazia al Presidente della Repubblica, quindi, non si configurerebbe come “quarto grado” del percorso giurisprudenziale, ma come atto necessario per colmare lo scarto tra la legge applicata e la Giustizia mancata.
[ii] “…a chi ti leva il mantello, non rifiutare la tunica” Lc 6, 29b
[iii] “A chi ti percuote sulla guancia, porgi anche l’altra” Lc 6, 29a
[iv] Occorre perdonare “fino a settanta volte sette” Mt 18, 22b
[v] L’articolo 27, comma 3 della nostra Costituzione recita: “Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.”
[vi] Oggi l’omissione di soccorso costituisce reato (Art. 593 del Codice Penale).
[vii] Su questo stesso sito ha già affrontato il problema il Prof. Conetti (“I fatti di Modena. Multiculturalismo.”) ed anche chi scrive (“Che cos’è l’identità nazionale?”)
[viii] “Le nazioni più ricche sono tenute ad accogliere lo straniero nella misura del possibile […]. I poteri pubblici possono subordinare l’esercizio del diritto di immigrazione a diverse condizioni giuridiche, in particolare al rispetto dei doveri dei migranti nei confronti del paese che li accoglie. L’immigrato è tenuto a rispettare con gratitudine il patrimonio materiale e spirituale del paese che lo ospita, a obbedire alle sue leggi e a contribuire ai suoi oneri” Catechismo della Chiesa Cattolica (n. 2241)
[ix] In particolare l’art. 10 prevede il respingimento alla frontiera, mentre l’art. 13 l’espulsione amministrativa ordinata dal Prefetto.
[x] Si veda il sito del Ministero dell’Interno sul rimpatrio volontario assistito: https://libertaciviliimmigrazione.dlci.interno.gov.it/temi/il-rimpatrio-volontario-assistito (ultima consultazione: 17 agosto 2026). Anche si può vedere l’art. 14-ter del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, relativo ai programmi di rimpatrio volontario e assistito.
[xi] Costituzione Pastorale Gaudium et Spes, n. 43, Concilio Vaticano II
















